Commento alla nuova disciplina del Regolamento Intermediari CONSOB

 


In data 11 marzo, CONSOB ha pubblicato, e reso nota al mercato tramite comunicato stampa, le modifiche al Regolamento Intermediari 20307 del 2018 relative alla disciplina in materia dei requisiti di conoscenza e competenza dei dipendetti degli intermediari e dei consulenti autonomi.

La riforma chiude un processo aperto nel 2020 con un documento di consultazione che indicava diverse soluzioni su come riformare il tema: risulta essere sostanzialmente accolta quella che venne definita l’opzione 1, legata ad approccio definito principe based ovvero con una regolamentazione che potremmo definire sostanziale più che formale.

In sintesi, il Regolatore, seguendo anche altre realtà a livello UE, rende più flessibile la normativa del Titolo IX del Regolamento Intermediari sull’argomento. Sono state eliminate disposizioni di dettaglio lasciando agli intermediari la possibilità, e la conseguente responsabilità, di individuare le modalità di formazione iniziale e di aggiornamento annuale per poter garantire gli standard comunque necessari agli occhi della normativa UE e nazionale ai fini della formazione e della garanzia dei requisiti di conoscenza e competenza dei consulenti a favore dei clienti-investitori.

 


Di seguito, partendo dal commento alla riforma del Regolamento scritto dalla stessa CONSOB, una prima analisi dei punti fondamentali lasciando ulteriori approfondimenti di dettaglio ad un intervento ulteriore.

 


Gli interventi sul Regolamento Intermediari

art. 78

 


L’art. 78 del Regolamento Intermediari CONSOB viene riscritto. 

Il testo posto in consultazione ha adottato una regolamentazione per principi che, nel prescrivere agli intermediari di adeguarsi a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA 2015/1886, demanda a questi ultimi il compito di dare concretezza nel proprio contesto aziendale agli obblighi ivi sanciti.

Per quanto concerne il percorso di formazione e sviluppo professionale nel continuo, la riforma ha accolto la proposta di eliminare le previsioni riguardanti il numero minimo di ore di formazione annuale, nonché le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei corsi.

  1. Procedure: Gli  intermediari possono predisporre procedure che meglio si adattano agli obblighi di formazione e alle caratteristiche del proprio personale, differenziando anche al suo interno in base ai ruoli ricoperti dai dipendenti coinvolti, pur dovendo garantire per tutto il personale un percorso di formazione e sviluppo costante nel tempo.
  2. Modalità: Nell’esercizio della discrezionalità loro attribuita, gli intermediari devono agire in modo da poter razionalmente giustificare le eventuali differenziazioni predisposte nell’ambito del personale. Fermo l’obbligo di revisione annuale delle esigenze di formazione e sviluppo, nella definizione delle misure da attuare gli intermediari sono liberi di scegliere quali utilizzare e come, in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA. Ad esempio, per quanto concerne l’erogazione di corsi, gli intermediari identificano le modalità di svolgimento di detti corsi, garantendo che essi siano appropriati a supplire alle esigenze di formazione rilevate. 
  3. Soggetti idonei all’erogazione di formazione: Gli eventuali corsi potranno essere tenuti dai soggetti ritenuti idonei dall’intermediario stesso. Inoltre, si conferma che, tra i soggetti eroganti, potranno esserci le SGR, anche non appartenenti al medesimo gruppo dell’intermediario, purché ciò sia previsto dalle procedure dell’intermediario.
  4. I requisiti per l’assunzione in ruolo: sono stati definiti nuovi periodi di esperienza minimi. Si è tenuto conto del venir meno della possibilità di dimezzamento grazie alla partecipazione a corsi di formazione e, in taluni casi, si è operato un innalzamento dei periodi di esperienza da maturare rispetto ai corrispondenti periodi “base”, eventualmente dimezzati, stabiliti dal testo regolamentare precedente. Segnatamente, per la prestazione del servizio di consulenza: 

4.1. nel caso in cui il soggetto abbia superato l’esame previsto ai fini dell’iscrizione all’albo e nel caso di possesso del diploma di laurea triennale in discipline “pertinenti”, si prevedeva un periodo minimo di 12 mesi, dimezzabili a 6 mesi, mentre il testo adottato prevede un periodo minimo di 9 mesi
4.2. nel caso di possesso del diploma di laurea triennale o master in discipline “pertinenti” sono richiesti almeno 9 mesi di esperienza professionale;
4.3. nel caso di possesso del diploma di laurea triennale in discipline “non pertinenti” si prevedeva un periodo minimo di 2 anni, dimezzabile a 1 anno, mentre il testo adottato prevede un periodo minimo di 15 mesi.
4.4. nel caso di possesso del diploma di istruzione secondaria superiore sono  richiesti almeno 2 anni (non più 18 mesi) di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza. 

 

art. 135 vicies-semiel

 


L’articolo è nuovo. Permette il coordinamento fra la normativa sulla formazione ESMA e quella IVASS - IDD.

Infatti, tutti i soggetti abilitati (anche) alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all’interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l’esito positivo dello stesso.

 


Disposizioni transitorie e finali

 


La Delibera CONSOB 21755, che introduce queste modifiche al Regolamento Intermediari, entrerà in vigore il 31 marzo 2021.

Le modifiche all’art 78 comma 2, relativo alle competenze che devono possedere i dipendenti degli intermediari che assumono il ruolo di consulente od informatore, varranno per i membri del personale che iniziano a operare successivamente all'entrata in vigore della presente delibera. Per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell'entrata in vigore della presente delibera continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento Intermediari vigente fino al 31 marzo 2021.

 


Riflessioni conclusive

 


Il Regolamento ha portato una radicale modifica alla precedente disciplina. Come precedentemente evidenziato, si è passati ad un sistema principle based in cui il Regolatore riconosce un ampio margine discrezionale agli intermediari finanziari per organizzare e svolgere la formazione ai loro dipendenti con funzioni di consulenza od informazione relative ai servizi finanziari.

La normativa fa un importante e più espresso riferimento agli Orientamenti AESFEM/2015/1886 cui si deve fare costante riferimento per l’organizzazione dell’attività formativa.

Questo non vuol dire, quindi, una chiamata ad un liberi tutti! Gli intermediari finanziari devono, per poter dimostrare all’Autorità di Vigilanza il rispetto del dettato regolamentare, strutturare la propria attività in argomento, tenendo conto di diversi fattori espressi o implicitamente considerati dal Regolamento de quo, come:

  1. Il ruolo del dipendente (considerando anche la teologia di clienti e di strumenti finanziari considerati con i clienti stessi).
  2. Il fatto che si tratti di dipendenti neo inseriti in ruolo o meno.
  3. Garantire una copertura formativa significativa, seppur non predeterminata rigorosamente, nel corso dell’anno solare.
  4. Garantire una sistematica coerenza con gli Orientamenti AESFEM/2015/1886 nelle materie su cui continuano ad essere richieste capacità di analisi e conoscenza agli intermediari che ricoprono ruoli di consulenza od informazione finanziaria (ad esempio, senz’altro l’aggiornamento relativo a nuovi strumenti finanziari in collocamento od aggiornamenti su strumenti già collocati rientra in quest’ambito ma non deve, ad avviso di chi scrive, considerarsi esaustivo).

Quello che si può sostenere è che gli Intermediari sono chiamati ad interpretare ancora con maggiore responsabilità il proprio ruolo nell’ambito dell’accertamento e della formazione relativi alla competenza e conoscenza finanziarie dei propri dipendenti. Il confronto con altre realtà, come società di consulenza e formazione specializzate nel campo, risulta essere un passo fondamentale per dare corso ad un processo (che deve essere strutturato e provato su richiesta dell’Authority) funzionale oltre che in linea con la norma.


Carlo Ruggiero - Formatore indipendente 

15 marzo 2021