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Il nuovo arbitro assicurativo in Italia: domande e risposte

Pubblicato il
01 Agosto 2025
IAMA Sales Professional

Un dialogo chiaro per comprendere il ruolo e la procedura dell’arbitro assicurativo

Introduzione

In questo articolo, riportiamo una conversazione tra Martina, una cittadina interessata a capire meglio il nuovo arbitro assicurativo in Italia, e il Professor Savoia, esperto di diritto assicurativo.

Che cos’è un arbitro e perché è nato l’arbitro assicurativo?

Martina: Professor Savoia, sento spesso parlare di “arbitro” in ambito finanziario e ora anche assicurativo. Può spiegarmi cos’è un arbitro?

Professor Savoia: Certamente. Un arbitro è un organismo indipendente, istituito per risolvere controversie in modo semplice, veloce e imparziale, senza ricorrere subito al tribunale. Nel settore bancario e finanziario, l’arbitro è già attivo da anni per le controversie tra clienti e intermediari; ora arriva anche nel settore assicurativo, con l’obiettivo di offrire uno strumento simile anche agli assicurati che hanno problemi con le compagnie.

Quali sono le caratteristiche fondamentali dell’arbitro assicurativo?

Martina: quali sono gli elementi distintivi dell’arbitro assicurativo rispetto ad altri organi di risoluzione delle controversie?

Professor Savoia: l’arbitro assicurativo è:

  • Indipendente: non è legato né alle compagnie assicurative né ai clienti.
  • Imparziale: decide valutando solamente la documentazione e i fatti.
  • Specializzato: è composto da esperti di assicurazioni.
  • Gratuito: nella maggior parte dei casi, il servizio per chi presenta il ricorso è gratuito.
  • Rapido: i tempi di decisione sono molto più brevi rispetto alla giustizia ordinaria.

Martina: e rispetto all’arbitro per le controversie finanziarie (ACF)?

Professor Savoia: il funzionamento è simile: entrambi si occupano di risolvere le controversie tra privati e operatori (banche, assicurazioni, ecc.) senza andare in tribunale. Tuttavia, ci sono alcune differenze:

  • L’arbitro finanziario (ACF) si occupa di prodotti finanziari e servizi bancari, l’arbitro assicurativo di polizze e servizi assicurativi.
  • Le procedure e i limiti dei ricorsi possono variare (ad esempio, il valore massimo della controversia o i termini per presentare il ricorso).
  • Entrambi hanno decisioni “vincolanti” per gli operatori, ma non escludono la possibilità di rivolgersi ai giudici ordinari.

In quali casi posso rivolgermi all’arbitro assicurativo?

Martina: quando posso fare ricorso all’arbitro assicurativo?

Professor Savoia: puoi rivolgerti all’arbitro assicurativo quando hai una controversia con la tua compagnia di assicurazione, ad esempio per il mancato pagamento di un sinistro, l’interpretazione di una clausola contrattuale o la liquidazione di un danno, purché la disputa sia tra un consumatore (persona fisica) e una compagnia che aderisce all’arbitro.

Come funziona la procedura?

Martina: Può spiegarmi in modo schematico come funziona la procedura davanti all’arbitro assicurativo?

Professor Savoia: Certo! Ecco i passaggi principali:

  1. Tentativo di risoluzione interna: prima di tutto, bisogna aver già presentato un reclamo alla compagnia assicurativa e aver ricevuto risposta insoddisfacente (o nessuna risposta entro 45 giorni).
  2. Presentazione del ricorso: si invia il ricorso all’arbitro assicurativo, tramite portale online o moduli cartacei, allegando tutta la documentazione utile.
  3. Valutazione del caso: l’arbitro esamina la documentazione, può chiedere ulteriori chiarimenti alle parti, ma non prevede udienze orali.
  4. Decisione: l’arbitro emette una decisione entro un termine prestabilito (solitamente pochi mesi).
  5. Efficacia della decisione: la compagnia è obbligata a rispettare la decisione dell’arbitro; il consumatore può comunque agire in tribunale se ritiene la decisione insoddisfacente.

Quali sono i vantaggi e i limiti dell’arbitro assicurativo?

Martina: quali sono i principali vantaggi di questo strumento?

Professor Savoia: i vantaggi sono:

  • Accessibilità: non servono conoscenze tecniche avanzate.
  • Risparmio di tempo e costi rispetto a un processo civile.
  • Maggiore trasparenza e tutela per i consumatori.

I limiti possono essere:

  • Non tutte le controversie sono ammesse (es. valori elevati o materie particolari escluse).
  • A differenza di quelle adottate dall’autorità giudiziaria, le decisioni dell’AAS non sono vincolanti.

Qualche precisazione sulle decisioni…

Professor Savoia: Martina, vorrei precisare ancora qualcosa sulle decisioni.

Tuttavia, se la compagnia o l’intermediario decidono di non adempiere alle decisioni dell’Arbitro, la notizia del mancato adempimento è pubblicata sul sito dell’AAS in una sezione dedicata, per un periodo di 5 anni. Inoltre, l’impresa o l’intermediario sono tenuti a pubblicare la medesima notizia sul proprio sito internet o, ove ne siano sprovvisti, tramite affissione nei propri locali, per un periodo di 6 mesi e a darne comunicazione alla Segreteria Tecnica entro trenta giorni. In caso di mancata comunicazione, tale circostanza viene annotata sul sito dell’AAS.

In caso di inadempimento, il ricorrente può far valere i propri diritti rivolgendosi all’Autorità giudiziaria.

Il giudice non è vincolato alla decisione dell’AAS e potrebbe anche pronunciarsi in modo diverso.

In conclusione…

Martina: Grazie mille, avvocato! Ora mi è molto più chiaro come funziona l’arbitro assicurativo e come può essere utile in caso di problemi con la mia assicurazione.

Professor Savoia: Sono lieto di aver chiarito i tuoi dubbi. In caso di bisogno, ricorda che rivolgersi all’arbitro può essere un primo passo semplice e sicuro per tutelare i tuoi diritti di assicurato.

Ti ricordo che esiste il nuovo sito che l’IVASS ha dedicato all’Arbitro Assicurativo su cui puoi anche trovare le FAQ che sono estremamente utili ed interessanti.

L’arbitro non è ancora pienamente operativo ma lo sarà a breve, quando sarà concluso il processo di scelta dei componenti del collegio arbitrale. L’operatività porterà anche l’obbligo di indicare nei contratti assicurativi la possibilità di far ricorso.


Articolo di: Carlo Ruggiero

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